Sono presenti sul sito del Senato della Repubblica i testi degli emendamenti presentati dai Senatori in relazione all’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, il così detto decreto Agosto.
Ricordiamo che gli emendamenti sono proposte di modifica delle norme contenute nel decreto legge approvato dal Governo e che per diventare legge necessitano dell’approvazione di entrambi i rami del Parlamento.
Gli emendamenti non sono norme, sono abbozzi di norme, proposte. È bene sempre ricordarlo, per evitare confusioni…e illusioni.
Le proposte d’intervento in materia condominiale sono davvero tante, mettiamo in evidenza quelle a nostro modo di vedere più significative in termini d’immediata ricaduta pratica.
D.L. Agosto, ripresentato l’emendamento in materia di partecipazione a distanza all’assemblea condominiale
Dopo la “bocciatura” dell’emendamento sulla partecipazione a distanza alle assemblee condominiali in sede di conversione del d.l. Semplificazioni, quella norma è stata riproposta anche in quella sede.
Come già anticipato, i Senatori D’Alfonso, Boldrini, Ferrazzi, Vattuone, Iori, Mirabelli, Ferrari e Collina hanno presentato il seguente emendamento (63.13):
«1-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:
6. È consentito l’intervento all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell’avviso di convocazione.
Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell’amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone». ………
Fonte CondominioWeb –